In considerazione del fatto che il rinnovo del CCNL ha impegnato entrambe le parti contrattuali oltre il termine stimato, con conseguente prolungamento del periodo di assenza contrattuale, le Parti (Soci ENBIFF) concordano di rinunciare, a far data dal corrente mese di marzo 2026, all'applicazione della previsione di cui all'art. 26 del CCNL nella parte in cui dispone che "Nel periodo di assenza contrattuale al lavoratore verrà riconosciuta una retribuzione minima maggiorata del 15%".
Pertanto, a partire dal corrente mese di marzo 2026, non opererà alcuna maggiorazione della retribuzione in conseguenza della già menzionata vacatio contrattuale.
Roma, 18 marzo 2026
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