Risoluzione n. 1/DF del 15/09/2025
Nell’ultimo periodo la pressione fiscale dei Comuni si è incentrata, oltre che sull’IMU che ben conosciamo, anche sulla TARI, con richieste o accertamenti per superfici non pagate.
Con questo articolo, proprio con riguardo alla TARI, intendiamo spostare l’attenzione sui “luoghi di culto”, ove da ultimo è intervenuta la Risoluzione n. 1/DF del 15/09/2025 del Ministero delle Economie e delle Finanze, in risposta alla richiesta di «un chiarimento sull’idoneità alla produzione di rifiuti da parte dei luoghi in questione alla luce dei principi di proporzionalità e congruità rispetto all’effettiva produzione di rifiuti nonché quantità di rifiuti prodotti come stabilito dal criterio comunitario “chi inquina paga”».
La normativa TARI prevista dall’art. 1, comma 659, L. n. 147/2013, dispone che il Comune – con proprio Regolamento – può stabilire riduzioni tariffarie ed esenzioni in caso di:
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
- fabbricati ad uso abitativo;
- attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
Luoghi di culto: NON previsti tra quelli ridotti o esenti da TARI!!
Si evince, pertanto, che i luoghi di culto non rientrano fra le varie fattispecie per le quali è espressamente prevista la facoltà per il Comune di stabilire riduzioni o esenzioni.
1. Il Comune prevede apposite riduzioni/esenzioni!
Il Comune può deliberare, sempre con Regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle sopra indicate.
- Proprio con riferimento agli edifici destinati al culto, eventuali agevolazioni, sia in forma di riduzione sia in forma di esenzione, possono essere disposte dal Comune, in armonia con il principio comunitario “chi inquina paga”, in quanto trattasi di aree «incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibite». Affinché ciò avvenga, però, è necessario che venga concretamente accertata l’effettiva destinazione al culto degli edifici in questione (nel nostro ordinamento non esiste una definizione di culto recata da una specifica norma!) e che nella denuncia originaria o di variazione sia indicata la destinazione dell’immobile, (non è sufficiente la mera classificazione catastale!).
2. Comune – il Regolamento non prevede riduzioni/esenzioni: che fare?
Laddove il Comune non inserisca nel proprio Regolamento una specifica agevolazione per i “luoghi di culto”, le relative superfici sono assoggettabili alla TARI.
- ATTENZIONE poiché trattasi di superfici che non comportano la produzione di elevate quantità di rifiuti, la determinazione della relativa tariffa non può prescindere dai principi di proporzionalità e ragionevolezza: la tariffa deve, cioè, essere adeguata alla reale quantità dei rifiuti prodotti, evitando disparità e garantendo coerenza con la finalità del tributo.
A tale riguardo sarà cura dell’Ente, con i propri Tecnici, attivarsi per verificare se la tariffa è adeguata e proporzionale ai rifiuti prodotti.
Alla luce di quanto riportato nella Risoluzione esaminata, ogni Ente Religioso dovrebbe verificare il Regolamento del Comune (approvato annualmente, quindi da verificare ogni volta!) ove sono presenti eventuali “luoghi di culto”:
1- il Regolamento prevede riduzioni/esenzioni - OK!
2- il Regolamento non prevede nulla - controllare proporzionalità e ragionevolezza della tariffa!
Sostanzialmente, la Risoluzione n. 1/DF del 15/09/2025 apre – in assenza di specifiche previsioni nel Regolamento comunale – ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza che si potrebbero sostenere in eventuali contenziosi!!
Dott. Federico Rossi
Studio Curina et Rossi