Obbligo POS


PAGAMENTI ELETTRONICI TRAMITE POS

dal prox 30 Giugno 2022 scattano le sanzioni!

 

Come noto, con il DL n. 179/2012, c.d. "Decreto Crescita 2.0", il Legislatore ha introdotto una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, già a decorrere dal 30.06.2014.

In particolare, l'art. 15 del citato Decreto, dopo le varie modifiche apportate nel tempo, dispone l'obbligo di accettare pagamenti anche attraverso carte di debito / credito / altri strumenti elettronici, per i soggetti che:
- "effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali",

art. 15/ c.4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.21 lug 2014

Tale obbligo interessa pertanto anche gli ENTI RELIGIOSI.
Nello specifico le “attività commerciali” svolte dagli enti religiosi sono certamente ricomprese nell'obbligo di accettare pagamenti anche attraverso carte di debito / credito / altri strumenti elettronici.

Ciò in quanto la norma prende ad esame le seguenti attività:
1. Attività di vendita (cessioni di beni)- possono rientrare in tale ambito ad esempio il NEGOZIO di articoli sacri, piuttosto che la libreria, o altre attività di cessione beni gestite dall’Ente Religioso;
2. Attività di prestazione servizi- possono rientrare in tale ambito ad esempio molte delle attività svolte dagli enti religiosi, che hanno certamente una prevalenza propria di attività di servizi. Basti pensare ad attività di SCUOLA, CASA FERIE, CASA RIPOSO, ed altre attività di tale natura, tutte rientranti nella “prestazioni di servizi”.

Dal prossimo 30.06.2022 COSA CAMBIA?

In sostanza dal 30.06.2022 scattano le sanzioni! Sebbene ormai da anni fosse presente la dotazione del POS, la stessa in realtà non era però stata accompagnata e quindi di fatto poche le attività che si erano dotate del pagamento elettronico. La “musica” cambia con il prox 30 giugno 2022, e cambia naturalmente anche per tutte le attività commerciali degli Enti Religiosi.
 

ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO Con il Decreto 24.1.2014 il MISE, di concerto con il MEF, ha emanato le specifiche disposizioni attuative dell'obbligo in esame prevedendone l'esclusione soltanto in caso di "oggettiva impossibilità tecnica".

AMMONTARE DELLA SANZIONE - A PARTIRE DAL 30/06/2022

Come disposto dal comma 4-bis del citato art. 15, la sanzione applicabile per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici, di qualsiasi importo, è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate:
• € 30 (quota fissa);
• 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile).

La predetta sanzione è irrogata a prescindere dall'importo della transazione rifiutata. In altre parole è sanzionabile anche il soggetto che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico un importo irrisorio.

I soggetti preposti all'accertamento della violazione sono gli ufficiali / agenti di Polizia giudiziaria nonché gli organi che in base all'art. 13, comma 1, Legge n. 689/81 sono "addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro".
La gestione della procedura sanzionatoria (rapporto delle violazioni riscontrate) è attribuita al Prefetto territorialmente competente.
Merita evidenziare che alle violazioni in esame non è applicabile la c.d. "oblazione"ex art. 16, Legge n. 689/81.

IN CONCLUSIONE

Sarà necessario per tutti gli Enti Religiosi, con attività commerciali, prendere conoscenza di tale nuova disposizione.
Sarà a questo punto necessario farsi trovare “pronti” il prox 30/06/2022.


Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti, avendo cura di fornire tempestivamente ulteriori chiarimenti che dovessero arrivare nel prossimo periodo.
Cordialmente.


Studio Curina et Rossi

Divisione Contabile

ROSSI DR. FEDERICO

 

Art. 15 DL 179-2012 (Pagamenti elettronici) - Diritto Pratico

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», è sostituito dal seguente: «Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:
1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;
2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;
b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonchè i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge l° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.
3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. 3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici. 3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è disciplinata l'estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili.
3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.
5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica".
5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi".