No al “bonus mobili” slegato dalla ristrutturazione edilizia


La spettanza della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio non comporta automaticamente la riconoscibilità del diritto alla detrazione per l’altro beneficio

 

Il “bonus mobili” spetta solo se il contribuente dimostra che gli arredi (o gli elettrodomestici) sono destinati all'immobile nel quale sono effettuati gli interventi di recupero edilizio e che, quindi sussistono tutti i presupposti per poter beneficiare della detrazione fiscale.
 La questione controversa trae origine dalla notifica di un avviso di liquidazione (ex articolo 36-ter, Dpr n. 600/1973, con il quale, in rettifica della dichiarazione per il 2013, veniva richiesto il pagamento di maggiori imposte oltre accessori, in relazione a detrazioni per spese di ristrutturazione e arredo.
 
Il giudizio instaurato dal contribuente dinanzi la Ctp di Mantova si concludeva con una sentenza di rigetto. La Ctr della Lombardia, poi, confermava la decisione di primo grado.
Avverso tale ultima pronuncia, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, al quale l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
 
I giudici di legittimità, con l’ordinanza n. 29852 del 27 ottobre 2023, hanno rigettato il ricorso e condannato la parte al pagamento delle spese di giudizio. La Cassazione ha esaminato disgiuntamente le eccezioni sollevate dalla controparte ritenendole infondate in fatto e in diritto.
Essa ha, in linea generale, affermato che l'articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973 non prevede uno specifico obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, mentre l'interlocuzione necessitata dall'attività di controllo può essere attivata mediante invito, anche telefonico, diretto al contribuente o al suo sostituto, al fine di ottenere i chiarimenti richiesti: ciò era avvenuto nel caso in esame, essendosi il contribuente rivolto per le incombenze fiscali al Caf, il quale ha operato in veste di suo sostituto.
 
Sempre in linea di principio, la Corte ha sostenuto che, in tema dì accertamento con adesione, la formulazione da parte dell'ufficio di una proposta avente un contenuto ridotto rispetto alla pretesa impositiva non determina né la rinuncia alla stessa né il disconoscimento della consistenza probatoria degli atti istruttori esperiti, sicché, nell'ipotesi di mancata adesione da parte del contribuente, l'Amministrazione procede legittimamente a dar corso all'avviso già notificato, che non perde efficacia (cfr Cassazione, sentenza n. 29529/2018).
Il ricorrente, sul punto, aveva eccepito l'errata interpretazione della norma di legge in tema di mediazione e poteri dell'ufficio, poiché nella proposta di mediazione l'ufficio stesso, a fini meramente deflattivi, aveva riconosciuto la detrazione (in percentuale inferiore a quella richiesta dal contribuente, limitatamente alle pretese per risparmio energetico) e detto beneficio doveva essere riconosciuto anche in sede contenziosa.
 
Nel merito della vicenda controversa, la controparte deduceva l'errata interpretazione degli articoli 16, Dl n. 63/2013, e 16-bis, Tuir, per avere la sentenza impugnata omesso di valutare la circostanza che la spettanza della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio comportava automaticamente la riconoscibilità del diritto alla detrazione per il “bonus mobili”.
Il motivo veniva ritenuto del tutto infondato, non avendo il ricorrente dimostrato la sussistenza dei presupposti della detrazione ovvero che gli arredi fossero destinati all’immobile nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione.
 
In conclusione, affinché possa competere il “bonus mobili”, di cui all'articolo 16, comma 2, del Dl n. 63/2013, il contribuente deve dimostrare che sussistono tutti i presupposti per poter beneficiare della detrazione fiscale.
In particolare, è necessario dimostrare che i mobili (o gli elettrodomestici) sono destinati all'arredo dell'immobile nel quale sono effettuati gli interventi di recupero edilizio, di cui all'articolo 16-bis del Tuir, che danno diritto all'agevolazione.
 
 
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