Finanziaria 2022 BONUS FISCALI EDILIZI / ENERGETICI Conferme e novità per gli Enti Religiosi

Nell'ambito della Finanziaria 2022 (Legge 234/2021) sono previste tutta una serie di conferme delle detrazioni già in essere, con anche una nuova detrazione relativa ad interventi di eliminazione barriere architettoniche.

In particolare, si evidenzia quanto segue:
1) “bonus energetico” la misura della detrazione resta immutata, con allungamento del periodo di ottenimento fino al 31/12/2024;
2) "bonus facciate", la detrazione è ridotta dal 90% al 60% ed applicabile solo per l’anno 2022;
3) “bonus sisma” la misura della detrazione resta immutata, con allungamento del periodo di ottenimento fino al 31/12/2024;
4) “bonus eliminazione / superamento barriere architettoniche” (novità 2022) in misura pari al 75%, con definizione di un tetto massimo variabile, per il solo anno 2022;

Si evidenzia inoltre che per quanto concerne l’Ente Religioso, non risultano applicabili, come peraltro in precedenza, i seguenti Bonus Fiscali:
- Bonus Verde
- Bonus Interventi di Recupero
- Bonus Mobili
- Superbonus 110% (salvo che per le parti comuni di un edificio in condominio)  

BONUS ENERGETICO

Con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 è prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni condominiali, di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.
Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute fino al 31.12.2024 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

  • schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
  • micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis);
  • interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, con detrazione nella misura del 70% - 75% (art. 14, comma 2-quater).

Tali proroghe, congiuntamente a quelle riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia di seguito illustrate, comportano che risulta prorogata alla stessa data (31.12.2024) anche la detrazione dell'80% - 85% prevista per gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, di cui al comma 2-quater.1 del citato art. 14, DL n. 34/2020.

 "BONUS FACCIATE"

Con la modifica dell'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, il c.d. "bonus facciate", relativo alle spese per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n.
1444/68, è riconosciuto nella misura del 60% (anziché del 90%) per le spese sostenute nel 2022.

SUPERAMENTO / ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Con l'introduzione del nuovo art. 119-ter al DL n. 34/2020 è riconosciuta una nuova detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Tra gli interventi agevolabili è precisato che rientrano anche quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
Tale nuova detrazione è fruibile in 5 quote annuali e la spesa massima agevolabile è pari a:

  • € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Tra le spese agevolabili, in caso di sostituzione dell'impianto, rientrano anche quelle sostenute per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
Per poter accedere alla nuova detrazione è necessario che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal DM n. 236/89.
Come sopra evidenziato, tali interventi sono stati inseriti nel comma 2 dell'art. 121 (nuova lett. f) e pertanto per gli stessi il soggetto che sostiene le relative spese può scegliere di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

OPZIONE SCONTO IN FATTURA / CESSIONE CREDITO

Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, intervenendo sui commi 1 e 7-bis dell'art. 121, DL n.
34/2020, è sostanzialmente confermata la possibilità di esercitare l'opzione per gli interventi di cui al comma 2 del citato art. 121, come già previsto nel 2021, per le spese sostenute:

  • fino al 2024, per gli interventi con detrazione "ordinaria" di cui al citato comma 2;
  • fino al 2025, per gli interventi di cui al citato art. 119 per i quali spetta la detrazione del 110%.

ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ DELLE SPESE

Integrando il comma 13-bis dell'art. 119, ai sensi del quale, per poter usufruire della detrazione del 110% o esercitare l'opzione per la cessione del credito / sconto in fattura per gli interventi "trainanti" di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico è necessaria l'asseverazione dei lavori e la congruità delle relative spese, è disposto che per asseverare la congruità delle spese:

  • sarà necessario considerare, oltre al DM 6.8.2020, anche i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal Ministero della Transizione Ecologica, con un apposito Decreto la cui emanazione è prevista entro il 9.2.2022.
  • Vengono così confermate e recepite le disposizioni introdotte dal DL n. 157/2021, c.d. "Decreto Controlli antifrodi" ora soppresso;
  • i prezzari individuati per asseverare la congruità delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica (DM 6.8.2020) "devono intendersi applicabili" anche per attestare la congruità delle spese sostenute per gli interventi:
  • di riduzione del rischio sismico di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, DL n. 63/2013;
  • rientranti nel c.d. "bonus facciate" di cui all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019;
  • di recupero edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR.

 RECEPIMENTO DISPOSIZIONI C.D. "DECRETO CONTROLLI ANTIFRODI" (SOPPRESSO)

Introducendo il nuovo comma 1-bis al citato art. 121 sono "recepite" ulteriori disposizioni del c.d. "Decreto Controlli antifrodi" in base alle quali, in caso di opzione per la cessione del credito / sconto in fattura per gli interventi elencati nel comma 2 dello stesso art. 121 (interventi sia con detrazione "ordinaria" che con detrazione del 110%) sono richiesti:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un soggetto abilitato di cui all'art. 3, comma 3, lett.
  • a) e b), DPR n. 322/98 (dottore commercialista / consulente del lavoro / ecc.) nonchè dal Responsabile dell'Assistenza Fiscale di un CAF di cui all'art. 32, D.Lgs. n. 241/97;
  • l'attestazione della congruità delle spese sostenute secondo i prezzari previsti dal comma 13-bis dell'art. 119.
  • Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e asseverazioni richieste rientrano tra le spese detraibili e quindi per le stesse il contribuente fruisce della detrazione nella misura (percentuale) prevista per i relativi interventi.

Tali ulteriori adempimenti non sono richiesti:

  • per le opere classificate "di edilizia libera";
  • per gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000;

eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi rientranti nel c.d. "bonus facciate" di cui all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019. Per questi ultimi, pertanto, il visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese sono richiesti a prescindere dall'importo e dal tipo di intervento eseguito.

CONTROLLI E MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI

Come sopra evidenziato, il Legislatore ha trasfuso nella Finanziaria 2022 le disposizioni contenute nel DL n. 157/2021, c.d. "Decreto Controlli antifrodi", disponendone la relativa soppressione.

Oltre alle integrazioni degli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020 che prevedono l'introduzione dei nuovi adempimenti sopra commentati, con il comma 30 è confermata l'introduzione del nuovo art. 122-bis al DL n. 34/2020 che prevede il rafforzamento delle misure di controllo, anche preventivo, da parte dell'Agenzia delle Entrate.


Gli Enti Religiosi, per tutto quanto sopra riportato, possono pertanto continuare ad avvalersi per il 2022 e fino al 2024, di tutta una serie di bonus fiscali che, qualora preventivamente valutati con i propri tecnici (Ingegneri, ….), potranno certamente costituire strumento di rafforzamento del cospicuo patrimonio immobiliare da essi detenuto.

Roma, lì 28/01/2022

Dott. Federico Rossi