DECRETO LEGGE n. 24 del 24 MARZO 2022 DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE

Nella giornata di ieri è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 24/2022, in vigore dal 25/03/2022, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Viene sostanzialmente confermato quanto anticipato con la bozza del Decreto medesimo (vedasi nostra Circolare di Studio n. 12/2022). Si riportano di seguito, con maggior dettaglio, le principali novità di Vs. interesse.

 

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

Dal 1° Aprile 2022:

  • ISOLAMENTO previsto unicamente per i soggetti risultati positivi al Covid-19 e fino all’accertamento della guarigione – la cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un tampone antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati (in questo ultimo caso, la cessazione dell’isolamento è determinata dalla trasmissione al dipartimento di prevenzione territorialmente competente, anche con modalità elettroniche, del referto negativo).
  • AUTOSORVEGLIANZA per tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al Covid-19, con obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al decimo giorno dal contatto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare (anche presso centri privati abilitati) alla prima comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Fino al 30 Aprile 2022:

  • in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • sui mezzi di trasporto, durante spettacoli aperti al pubblico, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e locali assimilati, nonché per eventi e competizioni sportivi, è obbligatorio indossare mascherine FFP2;
  • per i lavoratori (compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari) le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale.

 

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

  • Dal 1°Aprile 2022accesso ai luoghi di lavoro con green pass base (ottenuto con vaccinazione/guarigione/tampone), anche per soggetti over 50 (NB: per questi ultimi resta comunque in vigore, fino al 15 Giugno 2022, l’obbligo vaccinale e il relativo sistema sanzionatorio).
  • Dal 1° Maggio 2022 accesso ai luoghi di lavoro anche senza green pass.

ATTENZIONE !!!

- Resta l’obbligo vaccinale, fino al 31 Dicembre 2022, per il settore Sanità (RSA/Case di riposo)
- Resta l’obbligo vaccinale, fino al 15 Giugno 2022, per il settore Scuola.

ATTENZIONE

→ i docenti non vaccinati possono rientrare dal 1° Aprile 2022 con il green pass base MA NON possono lavorare a contatto con gli alunni

→ possono però essere adibiti a mansioni diverse !! ( non è specificato se il rientro sia possibile anche per il personale ATA e amministrativo non vaccinato – attendiamo opportuni chiarimenti in merito )

 

PROROGA SMARTWORKING SEMPLIFICATO

Nonostante la cessazione dello stato di emergenza fissata al 31 Marzo 2022, viene disposta la proroga – fino al 30 Giugno 2022 – delle modalità semplificate previste per il ricorso al lavoro agile (smart working).

 

NUOVE DISPOSIZIONI IN AMBITO SCOLASTICO

Scuola infanzia / primaria / secondaria di primo e secondo grado / formazione professionale:
Con almeno 4 casi di positività:

  • le attività proseguono in presenza;
  • docenti, educatori ed alunni con più di 6 anni di età devono indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo;
  • alla prima comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno dall’ultimo contatto con soggetto positivo, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico fatto in caso con apposito kit (in questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione).

Alunni di Scuole primarie / secondarie di primo e secondo grado / formazione professionale in condizione di isolamento per infezione da Covid-19:

  • possono seguire l’attività scolastica in modalità di didattica a distanza su richiesta della famiglia o degli studenti stessi se maggiorenni, in presenza di una specifica certificazione medica attestante le loro condizioni di salute e la piena compatibilità di quest’ultime con la partecipazione alla didattica digitale integrata;
  • per la riammissione in classe dovranno avere un test antigenico rapido o molecolare negativo.

Continuano ad applicarsi – fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 – le seguenti misure di sicurezza:

  • obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di detti dispositivi, nonché per lo svolgimento delle attività sportive;
  • rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
  • divieto di accesso o permanenza nei locali scolastici se positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

 


Resta inteso che tale Circolare ha un valore meramente informativo per tutti quegli Enti che, nelle diverse Case ed attività, sono assistiti da propri Consulenti del Lavoro, ai quali dovranno necessariamente fare riferimento nei prossimi giorni per meglio approfondire tutto quanto di seguito.


Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti, avendo cura di fornire tempestivamente ulteriori chiarimenti che dovessero arrivare nel prossimo periodo.
Cordialmente.


Studio Curina et Rossi Divisione Lavoro

ROSSI DR. FEDERICO