Comunicato n. 13/11.07.2023

L’ 11 Luglio 2023 si è riunito il Consiglio Direttivo dell’ ENBIFF e ha esaminato i quesiti pervenuti in segreteria; In questo comunicato riassumiamo alcune linee interpretative del CCNL SACRISTI. 

 

  • BUONI PASTO

     
  • Il “buono pasto” è stato introdotto per riconoscere un’integrazione allo stipendio senza ulteriori costi aggiuntivi per il datore di lavoro che usufruisce dei benefici di legge, per cui, se al posto dei buoni pasto venisse erogata l’indennità sostitutiva, verrebbero a cadere i benefici di legge e per la Parrocchia aumenterebbero i costi.

     
  • Il CCNL per legare il “buono pasto” al reale orario di lavoro usa l’espressione “I buoni pasto non spettano ai part-time orizzontali con orario inferiore a 24 ore settimanali e/o 4 ore giornaliere” affermando che i requisiti essenziali inderogabili per aver  diritto al buono pasto sono 24 ore settimanali con 4 ore giornaliere. Per la concessione del buono pasto devono ricorrere entrambi i requisiti; nel caso in cui uno dei due requisiti manchi, l’erogazione del “buono pasto” è affidata alla libera  ontrattazione delle parti.

 

Alcuni esempi:

 

Orario di lavoro settimanale pari a 23 ore distribuito su 6 giorni: non spetta il buono pasto
Orario di lavoro settimanale pari a 23 ore distribuito su 5 o minor numero giorni: non spetta il buono pasto
Orario di lavoro settimanale pari a 24 ore distribuito su 6 giorni: spetta il buono pasto
Orario di lavoro settimanale pari a 24 ore distribuito su 5 o minore numero giorni: spetta il buono pasto
Orario di lavoro settimanale pari a 25 ore distribuito su 6 o 5 giorni: spetta il buono pasto
 
 
  • Nel computo delle ore non vanno considerate le ore di lavoro supplementare.
     
  • Al sacrista con contratto di lavoro a tempo pieno, o in possesso dei requisiti di cui sopra, con una pausa pranzo superiore alle due ore, spettano i “buoni pasto” di cui all’art. 5 del CCNL: la normativa ha chiaramente svincolato l’erogazione dei buoni pasto dalla effettiva consumazione del pasto.

NB. Per ulteriori approfondimenti sull’argomento buoni pasto di cui all’art. 5 del CCNL si rimanda anche all’articolo in uscita nel numero ottobre/2023 della rivista l’Amico del Clero.
 
 
 
  • CONVENZIONE BUONI PASTO
 
 
La FACI, mirando ad ottenere condizioni più favorevoli per i propri tesserati, ha sottoscritto con EDENRED ITALIA SRL, una convenzione per il servizio di buoni pasto c.d. Ticket Restaurant che può essere realizzato, in Italia, presso un'ampia rete di 150.000 partners, come supermercati, ristoranti, bar e gastronomia. Qualora presso il Comune non fosse presente un esercizio convenzionato, il datore di lavoro può segnalare a EDENRED ITALIA SPA un esercizio commerciale ove agevolare il lavoratore ad usufruire del valore dei buoni pasto. Si accede alla convenzione dal portale www.faci.net, fornendo i dati richiesti.
 
I vantaggi di legge della convenzione per chi ne possiede i requisiti di legge sono:
- 100% deducibili,
 - IVA al 4% detraibile,
 - Esenzione da contributi fiscali e previdenziali.
 
 
I vantaggi specifici per i tesserati Faci sono:
- 8% di sconto sul valore del buono pasto.
 
  • CALCOLO E VERSAMENTO QUOTA ENBIFF
 
 
Prendendo spunto dai quesiti giunti in sede, il Consiglio Direttivo chiarisce nuovamente il criterio di calcolo della quota prevista dal CCNL da versare all’ ENBIFF, che riassumiamo riproponendo lo schema riassuntivo delle varie situazioni contrattuali:
 
A titolo esemplificativo si riporta il calcolo in base ad un contratto di primo livello full time:
 
 
DATORE DI LAVORO ADDETTO AL CULTO/SACRISTA
iscritto FACI 0,4% (€ 1.000,00 x 13 x 0,4%) : 12 = € 4,33
iscritto  FIUDAC/s
0,4% (€ 1.000,00 x 13 x 0,4%) : 12 = € 4,33
non iscritto FACI
2,5% (€ 1.000,00 x 13 x 2,5%) : 12 = € 27,08 iscritto  FIUDAC/s 0,4%
(€ 1.000,00 x 13 x 0,4%) : 12 = € 4,33
iscritto FACI 0,4% (€ 1.000,00 x 13 x 0,4%) : 12 = € 4,33 non iscritto  FIUDAC/s 2,0%
(€ 1.000,00 x 13 x 2,0%) : 12 = €21,67
non iscritto FACI
2.5% (€ 1.000,00 x 13 x 2,5%) : 12 = € 27,08 non iscritto  FIUDAC/s 2,0%
(€ 1.000,00 x 13 x 2,0%) : 12 = €21,67
 
 
Dal 01.07.2023 la trattenuta mensile, così come calcolata nel suddetto schema, è un versamento previsto dall’art. 25 del CCNL, non paragonabile ad una trattenuta sindacale, che può essere versata sia mensilmente che trimestralmente entro il giorno 16 del mese successivo (ad es. gennaio- febbraio- marzo il versamento verrà effettuato entro il 16 aprile successivo).
 
 
a.Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico intestato a ENBIFF sul CCB UNICREDIT (Roma Pio XI), IBAN IT 02 O 02008 05180 000105493774, indicando nome e cognome del lavoratore e la denominazione e CF dell’ Ente Ecclesiastico datore di lavoro, ed il periodo di riferimento.
 
a. Si prega di inviare i dati all’e-mail contributi@enbiff.it indicando il nominativo del LAVORATORE e suo numero di tessera FIUDAC/s, il suo inquadramento e l'eventuale percentuale del part-time; altresì i dati del DATORE DI LAVORO: Ente Ecclesiastico e suo legale rappresentante e il numero di tessera FACI dell’Ente o del Legale Rappresentante e i rispettivi recapiti sia telefonici, postali e/o e-mail.
 
 
 
 
  • CCNL sacristi APPENDICE A 


     
  • CHIESA - BASILICA – SANTUARIO



     
  • Il CCNLsacristi appendice A definisce “grandi luoghi di culto meta di pellegrinaggi”. I luoghi sacri caratterizzati da un ingente e non omogeneo afflusso di fedeli pellegrini (non turisti), dove le attività tipiche del sacrista, descritte nell’art.1 del CCNL, costituiscono solo una parte minoritaria: la presenza di gruppi di fedeli organizzati con propri Ministri, o con propri referenti liturgici, richiede il potere di controllo e l’organizzazione diretta ed esclusiva del datore di lavoro, non essendo consentito ai pellegrini il coordinamento e/o il controllo del personale dipendente dall’Ente datore di lavoro. Questa tipologia di lavoro, in determinate circostanze richiede anche un numero adeguato di Sacristi a norma dell’art. 11 del CCNL appendice A (Cfr. comunicato n. 12/2023)
     
  • Le Chiese, le Basiliche e i Santuari, pur avendo un valore storico artistico di interesse turistico pur essendo meta di pellegrinaggi nazionali e/o locali, non rientrano nell’Appendice A, poiché non rispondono ai requisiti dettati dalla stessa Appendice A.
     
  • Quindi ad esempio il Duomo di Milano, il Duomo di Firenze, Orvieto etc. non rientrano nella fattispecie dell’appendice a in quanto il gran numero di afflussi sono di carattere turistico e l’accoglienza è demandata, non tanto ai sacristi, ma alla “fabbrica del duomo”, così come non vi rientrano i santuari che sono meta di grandi e numerosi pellegrinaggi in occasione di una particolare festività.



     
  • PELLEGRINO E TURISTA


 

Ad integrazione di quanto riportato nel comunicato n.12 si precisa che il “pellegrino” è un viaggiatore, individuale o in gruppo, che si muove per devozione, penitenza o preghiera verso un luogo sacro dove compie speciali atti di religione, sia a scopo di pietà sia a scopo votivo o penitenziale. Quando il pellegrinaggio è di gruppo, normalmente ha una guida o un accompagnatore spirituale e richiede celebrazioni fuori orario, con impegno professionale dei sacristi.
Invece il “turista”, è un viaggiatore, singolo o in gruppo, non mosso da motivi spirituali, bensì da scopi di svago o da interessi culturali nei confronti di particolari luoghi visitati; i turisti visitano, di norma, al di fuori dell’orario delle celebrazioni; essi necessitano di guide, non di Addetti al culto, per cui l’appendice A si applica ai flussi di fedeli pellegrini è non di turisti!

 

Non di rado i Sacristi svolgono attività di accoglienza nei luoghi sacri di interesse culturale, e accolgono i turisti accompagnandoli nelle visite, assicurando il corretto avvicinamento alle opere d’arte, e, a seconda delle capacità, illustrandone le caratteristiche culturali ed artistiche. Questo argomento, non contemplato, nel CCNL meriterebbe un approfondimento che ENBIFF si impegna a mettere in agenda.

 

  • ORARIO DI LAVORO

 

Nel caso in cui la Basilica, Chiesa o Santuario abbiano le caratteristiche per l’applicazione dell’appendice A, a partire dal 01.07.2023, l’orario di lavoro va regolato su le 44 ore settimanali, come previsto dal CCNLsacristi.


Si ricorda che ENBIFF è l’organo deputato all’interpretazione e all'applicazione del CCNL sacristi, nonché alla soluzione delle eventuali problematiche che sorgono in dipendenza dell'applicazione del contratto stesso (Cfr. art.20 CCNL).