Comunicato ENBIFF n. 12/13.06.2023
Il 13 Giugno 2023 si è riunito il Consiglio Direttivo dell’ ENBIFF e ha esaminato i quesiti pervenuti in segreteria;
In questo comunicato riassumiamo alcune linee interpretative del
CCNL SACRISTI
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Gli effetti del CCNL addetti al culto/sacristi sottoscritto da FACI e FIUDAC/s l’ 11 Maggio 2023 decorrono dal 01.01.2022, mentre gli aspetti economici entrano in vigore dal 01.07.2023; Il periodo di vacatio contrattuale, dal 01.01.2022 al 30.06.2023, verrà coperto dall’una tantum per tutti i ratei, senza necessità di ricalcolo, ma ferme restando le spettanze maturate a partire dal 01.01.2022. Anche le modifiche in materia di orario di lavoro, ferie e permessi vanno indicate separatamente dall’entrata in vigore dal 01.07.2023.
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L’importo dell’una tantum è stato calcolato sui mesi di mancato rinnovo, cioè dal 01.01.2022, e fino al 30.06.2023 (+ i ratei di 13^ e 14^); ne è stata prevista l’erogazione in due tranches al fine di limitare il peso sui datori di lavoro. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente alla integrale corresponsione dell’importo dell’una tantum, quest’ultima dovrà essere saldata per intero entro il mese di erogazione delle ultime competenze. In caso di assunzione successiva al 01.01.2022 l’una tantum andrà calcolata in proporzione dei mesi decorsi dall’assunzione fino al 30.06.2023.
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La maturazione della gratifica pasquale segue i criteri utilizzati dal datore di lavoro per il calcolo delle altre mensilità supplementari (aprile - marzo, se si vogliono riportare i ratei all’anno successivo, oppure gennaio - dicembre se si sceglie di erogare anticipatamente l’intero importo non ancora maturato). Per il 2022 e 2023, la gratifica pasquale è compresa nell’ una tantum a copertura del periodo di vacatio contrattuale; infatti per il 2023 non era stata prevista poiché la decorrenza del CCNL era successiva da luglio e quindi a Pasqua superata.
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Per l’ipotesi di vacatio contrattuale dovuta a ritardato rinnovo del ccnl, viene stabilito che a far data dal 1/1/2026 sia erogato un anticipo sui futuri aumenti contrattuali pari al 15% calcolato sul minimo contrattuale.
- Il nuovo CCNL introduce i buoni pasto fiscalmente disciplinati dalle leggi vigenti; la loro erogazione prescinde dall’effettivo godimento (ad esempio se il pranzo viene consumato in Parrocchia e a spese di questa invece che del sacrista, il buono pasto va comunque erogato.( cfr. art 51 comma 2 lettera c del TUIR; Decreto 7 giugno 2017, n.122)
CCNL sacristi APPENDICE A
In considerazione dei quesiti giunti in relazione all’applicazione dell’ appendice A al CCNL, il Consiglio Direttivo ENBIFF, chiarisce che la definizione di Grandi Santuari, Basiliche e Chiese si riferisce a quei luoghi di culto con grandi afflussi di pellegrinaggi, presso i quali le funzioni tipiche della parrocchia (come battesimi, matrimoni, funerali) costituiscono solo una parte minoritaria dell’attività dei lavoratori dipendenti. Pertanto non rientrano nella appendice A le Parrocchie che, oltre a svolgere funzioni pastorali tipiche, sono meta di flussi turistici più che di pellegrinaggi.
Si specifica altresì che all’art. 11 del CCNL appendice A si legge: “…Qualora il Santuario o la Basilica siano aperti ai fedeli con un orario, anche non consecutivo, superiore alle 8 ore quotidiane, l’attività dei lavoratori potrà essere organizzata su turni. Salvo scelte individuali dei singoli lavoratori, espresse per iscritto al datore di lavoro, i turni sono a rotazione settimanale, con riposo scalare nel 7° giorno di attività…” ciò fornisce un ulteriore parametro che consiste nel fatto che il Santuario, la Basilica o la Chiesa per garantire la turnazione così descritta dovrebbero avere almeno 8 dipendenti.
Si ricora che ENBIFF è l’organo deputato all’interpretazione e all’applicazione del CCNL sacristi, nonché alla soluzione delle eventuali problematiche che sorgono in dipendenza dell’applicazione del contratto stesso (Cfr. art.20 CCNL).