1. SPORTELLO D’ASCOLTO
L’ENBIFF per Statuto è chiamato a svolgere funzioni di conciliazione ed arbitrato in caso di licenziamenti e/o di provvedimenti disciplinari ritenuti ingiustificati e comunque per tutte le controversie che possano insorgere tra datore di lavoro e lavoratore (art. 3/g), così come per la mancata o erronea applicazione del CCNL (art. 3/h). Al fine di espletare al meglio tali finalità
l’ENBIFF si è dotato di sportello d’ascolto, in corso di perfezionamento, sulla base dei quesiti che giungono dai soggetti interessati e dei consulenti.
2. PROCEDURA DI RICORSO ALLA MEDIAZIONE DELL’ENBIFF
Prima dell’insorgere della controversia, sia il lavoratore che il datore di lavoro potranno rivolgersi all’ENBIFF dopo aver informato il proprio organo di appartenenza, se Datore di Lavoro, all’Incaricato Diocesano FACI (in mancanza del quale direttamente allo sportello giuridico nazionale della FACI tel. 06 632831 mercoledì, e-mail: sportello@faci.it ) o, se Lavoratore, all’Unione Diocesana FIUDAC/s (in mancanza della quale direttamente alla FIUDAC/s nazionale e- mail: consulente@sacristi.it ) il quale, dopo aver protocollato la domanda, la invierà (a mezzo RACC.A.R oppure a mezzo PEC) all’ENBIFF mail@pec.enbiff.it
L’ENBIFF procederà dunque ad istruire la pratica di mediazione fissando la data del primo incontro (che si terrà nella sede indicata dall’ENBIFF ed es. la Curia Diocesana) invitandovi a presenziare l’altra parte (Invitata), con apposita comunicazione contenente il motivo della convocazione e la eventuale documentazione allegata dalla parte Istante.
Una volta riunte avanti l’ENBIFF, le parti, con l’ausilio dei propri rappresentanti, tenteranno il bonario componimento della insorgenda controversia.