Celebrazioni del S. Natale: circolare del Direttore regionale dell’Ufficio Scolastico del Friuli-Venezia Giulia

Celebrazioni del S. Natale: circolare del Direttore regionale dell’Ufficio Scolastico del Friuli-Venezia Giulia

Con una circolare regionale (n. 12045 del 28/10/2021) il direttore dell’Ufficio scolastico del Friuli-Venezia Giulia si è rivolto ai Dirigenti scolastici in occasione dell’avvicinarsi delle festività del Natale, “al fine di evitare che si ripetano inappropriati e infondati atteggiamenti di rifiuto nei confronti della celebrazione della S. Messa o dell’allestimento dei simboli della tradizione cristiana all’interno delle scuole”. A tal fine, il direttore ha richiamato i principali provvedimenti e pronunce giurisprudenziali che giustificano la presenza dei simboli della cultura cristiana nelle aule scolastiche.

Anzitutto, il Ministero dell’Istruzione, “tramite la Circolare e la Direttiva del 3 ottobre 2002, aveva fornito assicurazioni sulla circostanza che la presenza all’interno delle scuole del crocifisso e degli altri simboli della cultura cattolica e degli atti di culto (presepio, celebrazione della S. Messa, benedizioni pasquali, ecc.) non solo non è mai stata limitata da disposizioni dell’Amministrazione scolastica, ma è anzi prevista da norme con valore di legge (art. 118 del R.D. 30 aprile 1924 n. 965; art. 119 del R.D. 26 aprile 1928 n. 1297) che, sebbene anteriori alla Costituzione Repubblicana, non sono mai state abrogate”.

Riguardo all’intervento delle Corti, è stato citato il Consiglio di Stato che, con parere n. 63 del 27 aprile 1988, nel precisare che “la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta un simbolo della civiltà e della cultura cristiana, della sua radice storica come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa”, ha confermato che dette norme sono ancora vigenti e non sono state abrogate né dalla Costituzione Repubblicana del 1948 né dall’Accordo intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede nel 1984, di modifica del Concordato sancito dai Patti Lateranensi dell’11 febbraio 1929.

Sullo specifico tema si era espressa anche la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III, in data 13 ottobre 1998, affermando che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche non contrasta con la libertà religiosa sancita dalla Costituzione.

Anche la Corte Europea dei diritti dell’Uomo (Grande Camera – sent. 18/03/2011 n. 30814, in appello alla precedente Corte Europea dei diritti dell’Uomo –sez. II – sent. 03/11/2009, n. 189) ha riconosciuto che il crocefisso non preclude, non esclude, non offende, non contraddice la laicità dello Stato. La Corte Europea, in particolare, ha ritenuto non sussistente la violazione dell’art. 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) dell’art. 2 del Protocollo n.1 (Diritto all’Istruzione).

In senso conforme si è pronunciato il Tribunale di Terni, sez. lavoro, con sentenza n.122/2013 che, sulla scorta di tali principi, ha giudicato legittima la sanzione disciplinare irrogata dal Dirigente scolastico ad un’insegnante per la rimozione del crocifisso dall’aula di lezione.

Inoltre, con la sentenza 27 marzo 2017 n 1388, il Consiglio di Stato ha respinto la presunta violazione del principio di laicità in occasione di riti religiosi praticati nelle scuole pubbliche, affermando che i locali delle stesse, in orario extrascolastico e previa delibera dell’organo competente, possono ospitare tali riti purchè la partecipazione sia libera, volontaria e facoltativa, ricordando per di più che in base all’elementare principio di non discriminazione, non può essere attribuita valenza negativa ad un’attività, tale da renderla vietata o intollerabile unicamente perché espressione di una di fede religiosa, mentre sarebbe ritenuta ammissibile e legittima se non avesse tale carattere. “A tal proposito, l’art. 96, quarto comma, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, prevede che gli edifici scolastici possano essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. Tra tali finalità può comprendersi quella rivolta alla realizzazione di un culto religioso, sempre che ne sia libera, volontaria e facoltativa la partecipazione, e ciò avvenga, come richiesto, al di fuori dell’orario del servizio scolastico e previa delibera del Consiglio di Istituto”. Del resto, il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), all’art. 4, relativo all’autonomia didattica, dispone: “Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema (……), riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo”.

In conclusione, il dirigente scolastico del Friuli ha dichiarato che “La partecipazione ad una qualsiasi manifestazione o rito religiosi (sia nella scuola che in altre sedi) se libera e facoltativa, non può non godere, solo perché tale, di minori spazi di libertà e di minore rispetto di quelli che sono riconosciuti a manifestazioni di altro genere, perché la tolleranza nei confronti di chi esprime sentimenti e fedi diverse, ovvero di chi non esprime o non manifesta alcuna fede, deve essere reciproca”.

Nei confronti dei contenuti della circolare in esame si è registrata la presa di posizione dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, che ha sottolineato, fra l’altro, come non sia stata tenuta in considerazione la recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite (n. 24414/21) in cui, a partire dalla questione dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, si afferma che “l’esposizione autoritativa del crocifisso nelle aule scolastiche non è compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato. L’obbligo di esporre il crocifisso è espressione di una scelta confessionale. La religione cattolica costituiva un fattore di unità della nazione per il fascismo; ma nella democrazia costituzionale l’identificazione dello Stato con una religione non è più consentita”.

Ufficio Nazionale Problemi Giuridici