Art-bonus, istruzioni per l’uso sulla misura a sostegno della cultura


L’Agenzia fa il punto sull’agevolazione che “premia” con un tax credit del 65% i cittadini e le imprese che effettuano donazioni in denaro per sostenere il patrimonio pubblico italiano

L’Agenzia fa il punto in materia di art-bonus, l’agevolazione sotto forma di credito d’imposta introdotta dal Dl n. 83/2014 (articolo 1) per favorire il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Con la circolare n. 34/E del 28 dicembre 2023, sentito il ministero della Cultura, l’Agenzia opera una disamina della misura e fornisce alcuni chiarimenti interpretativi rispetto a quanto già esposto in precedenti documenti di prassi e risposte ad istanze di interpello, alla luce sia delle modifiche normative intervenute successivamente che delle richieste pervenute da parte dei contribuenti. In particolare, la circolare passa in rassegna l’ambito soggettivo e quello oggettivo dell’agevolazione, l’utilizzo e la rilevanza del credito d’imposta, gli adempimenti previsti in capo ai “mecenati” e in capo ai beneficiari delle elargizioni. Dà inoltre indicazioni sull’applicabilità della ritenuta d’acconto del 4% nei confronti di erogazioni liberali da parte di regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e privati (articolo 28 comma 2, Dpr n. 600/1973).

 

Lente sull’ambito soggettivo e l’ambito oggettivo della misura
 
L’Art-bonus è un’agevolazione introdotta dal Dl n. 83/2014 (articolo 1) per favorire il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. La disposizione, originariamente prevista in via temporanea per i periodi di imposta dal 2014 al 2016, successivamente prorogata e infine resa permanente con la legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 318, lettera a), legge n. 208 del 2015), prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, corrispondente al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi a sostegno del patrimonio culturale pubblico. Possono beneficiarne persone fisiche ed enti non commerciali, nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, e i soggetti titolari di reddito d’impresa, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
In via generale, nel perimetro dell’agevolazione rientrano le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Sono comprese inoltre le erogazioni liberali destinate ai soggetti (anche privati) concessionari o affidatari di beni, come, ad esempio, collezioni museali o edifici di interesse culturale o luoghi di cultura, di appartenenza pubblica.
 
Il documento di prassi fa il punto sull’ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione. Per esempio, per quanto riguarda l’ambito soggettivo, viene evidenziato che tra i soggetti destinatari dell’art-bonus sono compresi i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario, gli imprenditori e le imprese agricole, compresi coloro che producono reddito di impresa, mentre non può fruire dell’agevolazione chi effettua una liberalità verso un trust che non amministri direttamente beni del patrimonio culturale pubblico, ma operi da “intermediario” tra i donatori e il beneficiario finale. Diverse le precisazioni anche per l’ambito oggettivo. Nella circolare, tra l’altro, l’Agenzia approfondisce il requisito oggettivo della “appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, riprendendo le indicazioni fornite con propri precedenti documenti di prassi, tra cui quelle contenute nella risoluzione n. 136/2017. Sempre sull’”appartenenza pubblica”, tra le diverse precisazioni la circolare evidenzia che la natura pubblicistica viene riconosciuta anche nel caso in cui il bene culturale venga acquisito da un ente pubblico, ad esempio un Comune, per il tramite di una “azienda speciale”. Di contro, la sola concessione di uno spazio pubblico da parte di un ente pubblico per finalità espositive non consente di integrare il requisito dell'“appartenenza pubblica”, in mancanza della condizione della governance pubblica dell’ente destinatario.
 
Come chiarito con la circolare 7 luglio 2022, n. 24/E sono inoltre escluse dall’art-bonus le erogazioni finalizzate al recupero strutturale e artistico di un bene che non presenta le caratteristiche per essere considerato “bene culturale pubblico” e non possono essere considerati “istituti della cultura” le fondazioni istituite con la finalità di centri di formazione e ricerca. Di conseguenza, sono ammissibili all'art-bonus solamente le erogazioni liberali destinate dalle richiamate fondazioni a interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici ad esse affidati, ma non quelle destinate al loro generico sostegno.
 
Utilizzo e rilevanza del credito di imposta 
 
Riguardo ai limiti di utilizzo del credito, il documento di prassi riprende i chiarimenti della circolare n. 24/E del 2014, tenendo conto delle modifiche normative intervenute. In particolare, si evidenzia che la fruizione dell’art-bonus non è vincolata al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi (previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007) né al limite generale di compensabilità dei crediti di imposta e contributi  pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022 (articolo 34 della legge n. 388/2000), né, infine al divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31 del Dl n. 78/2010). Infine, si ricorda che il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e Irap.
 
 
Gli adempimenti dei “mecenati”
 
La circolare illustra le regole che devono rispettare i “mecenati”, ossia coloro che effettuano l’erogazione liberale, per poter avere accesso al credito d’imposta dell’art-bonus e affronta alcuni casi specifici. In primo luogo, rimandando alla circolare 24/E del 2014 e alla risoluzione n. 133/E del 2007, il documento di prassi ricorda che le erogazioni liberali sono ammissibili all’Art-bonus a condizione che non sussistano forme di controprestazione o riconoscimenti di natura economica, incompatibili con la natura di liberalità, e non siano finalizzate ad un generico sostegno dell’attività del soggetto beneficiario. Inoltre, l’erogazione liberale deve avvenire tramite sistemi “tracciabili”, come bonifico bancario o bollettino postale, ma anche, con richiamo all’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997, tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o altri sistemi di pagamento.
 
L’Agenzia evidenzia anche che non sono ammesse eventuali erogazioni nella forma di fornitura gratuita di beni (per esempio materiale per l’effettuazione dell’intervento) o prestazioni di servizio (es. posa in opera), trattandosi di erogazioni in natura e non in denaro. Vengono affrontati, inoltre, alcuni casi specifici. Per esempio, riprendendo l’apposito parere fornito dal Ministero, la circolare spiega che è qualificabile come un’erogazione liberale in denaro, ed è quindi ammessa all’Art-bonus, anche la rinuncia ai voucher di rimborso da parte degli acquirenti di biglietti per spettacoli al cinema o a teatro che erano stati annullati a seguito dell'emergenza Covid-19, per i quali l’articolo 88 del decreto Cura Italia aveva previsto la possibilità richiedere un rimborso all’organizzatore dell’evento, con successiva emissione di un voucher di importo pari al costo del biglietto non fruito, da poter utilizzare nei trenta mesi successivi. L’eventuale rinuncia ai voucher da parte degli acquirenti dei biglietti, viene chiarito, è qualificabile come erogazione liberale in denaro ed è quindi ammissibile all’agevolazione, purché venga emessa apposita attestazione con la quale il donante/rinunciatario del voucher riconosca e individui specificamente l’erogazione liberale disposta in favore dell’ente beneficiario.
 
Un approfondimento riguarda il crowdfunding, la raccolta fondi per il tramite di soggetti terzi, ad esempio tramite piattaforme online intermediarie. Sul punto la circolare chiarisce che i soggetti che effettuano erogazioni liberali tramite questa modalità possono fruire dell’agevolazione, purché sussistano i requisiti richiesti dall’articolo 1 del Dl n. 83/2014: ciò comporta che l’ammissibilità al beneficio resta subordinata sia alla condizione che le destinazioni e i beneficiari delle donazioni rientrino tra quelli ammessi dalla norma, sia alla sussistenza delle condizioni di tracciabilità delle donazioni.
 
 
Gli adempimenti dei beneficiari
 
La circolare ricorda che i soggetti beneficiari, inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, devono comunicare mensilmente al Ministero della cultura l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute e darne pubblica comunicazione, anche con un’apposita sezione nei propri siti web istituzionali, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente accessibile al pubblico.
 
 
Applicabilità della ritenuta d’acconto del 4%
 
Un capitolo della circolare è dedicato all’applicabilità della ritenuta d’acconto del 4% che le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali (articolo 28 del Dpr. n. 600/1973).
 
 

 

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