Aggiornare soci, volontari e lavoratori

L’adempimento per Organizzazioni di volontariato e Associazioni di  promozione sociale entro il 30 giugno

 

Entro la fine del mese di giugno le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) devono comunicare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) l’aggiornamento dei dati relativi al numero degli associati, lavoratori e volontari, adempimento che ha lo scopo di consentire agli Uffici del Runts. di verificare il permanere dei requisiti minimi richiesti per questi particolari Enti di Terzo Settore (Ets) già dichiarati in sede di iscrizione al Registro.

 

La normativa per le OdV e le APS. Le OdV e le APS sono tipologie di enti che il Codice del Terzo Settore, il D.Lgs. 117/2017 (CTS) tipizza e regola in maniera dettagliata e per le quali detta disposizioni specifiche (cfr., rispettivamente gli artt.32-34 e 35-36) che prevedono, tra l’altro, precisi limiti alla composizione della compagine associativa e vincoli nel rapporto tra soci e lavoratori.
Infatti, mentre agli Ets costituiti in forma di associazioni “generiche” viene lasciata la più ampia autonomia organizzativa e strutturale, non altrettanto può dirsi per le OdV e le APS pe le quali è previsto:
a) un numero minimo di soci: possono essere costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o, qualora i soci siano persone giuridiche da almeno tre enti omogenei, quindi OdV o APS; nel caso in cui il numero dei soci dovesse ridursi al di sotto della soglia minima dovrà essere integrato entro l’anno, pena la cancellazione dal Runts a meno che l’ente non richieda l’iscrizione in un’altra sezione del Registro (cfr. artt. 32, co. 1-bis e 35, co. 1-bis);
b) un limite all’ammissione di soci persone giuridiche: è possibile ammettere come associati altri Ets o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle OdV o APS associate (artt. 32, co. 2 e 35, co. 3);
c) una specifica disciplina relativa al lavoro di volontari e lavoratori retribuiti: è consentito avvalersi di lavoro remunerato, ma entro precisi limiti. In particolare, per entrambe le tipologie di enti è richiesto che debbano svolgere le loro attività «avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati» (art. 32, co. 1 e 35, co. 1) inoltre, le OdV, per le quali vige l’incompatibilità tra la figura di volontario e quella di lavoratore retribuito possono ricorrervi «esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta» e, in ogni caso, senza possibilità che i lavoratori superino il 50% del numero dei volontari (art. 33 co, 1); le APS, invece, «possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati» che non siano volontari «solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità» e, in ogni caso il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari o il 5% del numero degli associati (art. 36, co.1).
 
Le informazioni da comunicare. In sede di iscrizione al Runts per le OdV e le APS è previsto che siano comunicati i dati relativi ai tre elementi caratterizzanti indicati sopra. L’articolo 8, comma 6 del decreto che definisce le modalità di funzionamento  del Runts, il D.M. 106 del 15 settembre 2021, dispone infatti che dalla domanda di iscrizione deve risultare «il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del Runts per cui si chiede l’iscrizione; il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa; il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono» (art. 8, co. 6, lett. r). Dal momento che questi dati possono cambiare nel tempo l’articolo 20 comma 5 del decreto dispone che queste informazioni siano «aggiornate annualmente entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente».
 
Entro la fine del prossimo mese di giugno, quindi le OdV e le APS dovranno utilizzare la piattaforma del Runts per inserire i dati riferiti alla fine dello scorso anno:
- il numero di associati persone fisiche
- il numero di associati persone giuridiche specificando se si tratta di un ente della stessa qualifica (OdV o APS, ente “affine”) o di tipologia diversa (ente “non affine”); si segnala che in caso di riduzione del numero degli associati sotto la soglia stabilita, fermo restando la necessità di reintegrazione entro l’anno o di iscrizione ad altra sezione del Registro, è necessario che gli enti aggiornino «l’informazione entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento» (art. 20, co. 5),
- il numero dei lavoratori retribuiti di cui l’ente eventualmente si avvale; vanno segnalati solo i lavoratori dipendenti e/o quelli parasubordinati con apertura di posizione assicurativa. Sulla nozione di lavoratore e su cosa debba esservi ricompreso ai fini del computo del rapporto da rispettare il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti con la Nota ministeriale n. 18244 del 30 novembre 2021, nella quale ha precisato che non vanno conteggiati i lavoratori occasionali quelli che svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo (cfr. punto B.2),
- il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente; per le reti associative e gli enti di secondo livello occorre aggiornare il numero dei volontari degli enti aderenti di cui l’ente si avvale. Nella Nota 18244/2021 il Ministero precisa che ai fini del calcolo relativo al rispetto del rapporto lavoratori/volontari deve essere utilizzato il cosiddetto “criterio per teste” nel senso che «il dato numerico cui fare riferimento e rispetto al quale ricavare le percentuali di cui agli articoli richiamati è quello dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente ed eventualmente in quelli degli enti aderenti di cui effettivamente l’ente si avvalga». Secondo la Nota l’adozione di questo criterio risponde all’esigenza di non appesantire gli enti, soprattutto quelli di piccole dimensioni, di eccessivi oneri amministrativi e consente di tener conto dell’apporto di ciascun volontario pur nella consapevolezza della variabilità dell’impegno fornito da ciascuno (cfr. punto B.1).
 
Costanza Bonelli 
Da Avvenire NON PROFIT del 28 maggio 2024